Chiarimento art. 7 RSU
Aran 21 gennaio 2008
Prot. 596/2008
Roma, 21 gennaio 2008
A tutte le Istituzioni scolastiche
Loro sedi
OGGETTO: Chiarimenti in ordine all’art. 7 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU.
Questa Agenzia, con riferimento alle numerose richieste di chiarimenti e comunicazioni inviate dalle Istituzioni scolastiche in particolare per quanto riguarda la decadenza della RSU nell’arco della vigenza triennale ovvero la sostituzione di componenti della stessa, ad integrazione delle note già pubblicate sul proprio sito istituzionale nella sezione “Relazioni sindacali” alla voce “Chiarimenti circolari” e in particolare della nota n. 3072 datata 8 aprile 2004 a cui si rinvia, precisa quanto segue:
- l’art. 7 dell’Accordo quadro sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998 disciplina la durata e la sostituzione dei componenti della RSU;
- ai sensi del predetto art. 7 le dimissioni del componente devono essere comunicate dallo stesso per iscritto alla RSU e non alla Istituzione scolastica. E’ infatti compito della RSU darne informazione alla Istituzione scolastica, indicando contestualmente il nominativo del subentrante. Ugualmente è compito della RSU informare i lavoratori utilizzando allo scopo l’albo della Scuola;
- l’Istituzione scolastica al riguardo deve solo prendere atto della comunicazione della RSU, non essendo tenuta ad adottare alcun provvedimento. Si precisa al riguardo che le vigenti normative contrattuali e di legge non prevedono, né richiedono, atti formali (decreti, delibere o altro) da parte della Scuola relativi alle dimissioni e alle sostituzioni dei componenti della RSU, essendo sufficiente la comunicazione scritta da parte della RSU;
- né la RSU né l’Istituzione scolastica devono dare comunicazioni all’Aran relative alle dimissioni e/o alle sostituzioni dei componenti della RSU durante la vigenza triennale della stessa, in quanto non richieste da alcuna normativa;
- l’accordo di interpretazione autentica del comma 2 del citato art. 7, stipulato in data 11 giugno 2006, ha precisato, come con il termine “dimissioni” si intende la cessazione dalla funzione di componente della RSU per tutte le cause soggettive ed oggettive che la determinano;
- ugualmente in tutti i casi in cui, durante la vigenza triennale, la RSU decada, per ogni motivo, oltre che per le causali indicate nel comma 3 del medesimo art. 7, che, peraltro, non prevede alcuna contestualità delle dimissioni di più componenti, non deve essere data alcuna comunicazione all’Aran. In tale ipotesi l’Istituzione scolastica, essendo venuto meno a livello locale l’interlocutore necessario per la contrattazione integrativa, dovrà informare le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Scuola invitandole ad indire nuovamente le elezioni. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 1 parte II del regolamento elettorale dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998, solo le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, congiuntamente o disgiuntamente, possono indire le nuove elezioni;
in caso di decadenza della RSU si applica, altresì, l’Accordo d’interpretazione autentica del 13 febbraio 2001.
Il Presidente
Avv. Massimo Massella Ducci Teri
(firmato)
Roma, 21 gennaio 2008
A tutte le Istituzioni scolastiche
Loro sedi
OGGETTO: Chiarimenti in ordine all’art. 7 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU.
Questa Agenzia, con riferimento alle numerose richieste di chiarimenti e comunicazioni inviate dalle Istituzioni scolastiche in particolare per quanto riguarda la decadenza della RSU nell’arco della vigenza triennale ovvero la sostituzione di componenti della stessa, ad integrazione delle note già pubblicate sul proprio sito istituzionale nella sezione “Relazioni sindacali” alla voce “Chiarimenti circolari” e in particolare della nota n. 3072 datata 8 aprile 2004 a cui si rinvia, precisa quanto segue:
- l’art. 7 dell’Accordo quadro sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998 disciplina la durata e la sostituzione dei componenti della RSU;
- ai sensi del predetto art. 7 le dimissioni del componente devono essere comunicate dallo stesso per iscritto alla RSU e non alla Istituzione scolastica. E’ infatti compito della RSU darne informazione alla Istituzione scolastica, indicando contestualmente il nominativo del subentrante. Ugualmente è compito della RSU informare i lavoratori utilizzando allo scopo l’albo della Scuola;
- l’Istituzione scolastica al riguardo deve solo prendere atto della comunicazione della RSU, non essendo tenuta ad adottare alcun provvedimento. Si precisa al riguardo che le vigenti normative contrattuali e di legge non prevedono, né richiedono, atti formali (decreti, delibere o altro) da parte della Scuola relativi alle dimissioni e alle sostituzioni dei componenti della RSU, essendo sufficiente la comunicazione scritta da parte della RSU;
- né la RSU né l’Istituzione scolastica devono dare comunicazioni all’Aran relative alle dimissioni e/o alle sostituzioni dei componenti della RSU durante la vigenza triennale della stessa, in quanto non richieste da alcuna normativa;
- l’accordo di interpretazione autentica del comma 2 del citato art. 7, stipulato in data 11 giugno 2006, ha precisato, come con il termine “dimissioni” si intende la cessazione dalla funzione di componente della RSU per tutte le cause soggettive ed oggettive che la determinano;
- ugualmente in tutti i casi in cui, durante la vigenza triennale, la RSU decada, per ogni motivo, oltre che per le causali indicate nel comma 3 del medesimo art. 7, che, peraltro, non prevede alcuna contestualità delle dimissioni di più componenti, non deve essere data alcuna comunicazione all’Aran. In tale ipotesi l’Istituzione scolastica, essendo venuto meno a livello locale l’interlocutore necessario per la contrattazione integrativa, dovrà informare le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Scuola invitandole ad indire nuovamente le elezioni. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 1 parte II del regolamento elettorale dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998, solo le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, congiuntamente o disgiuntamente, possono indire le nuove elezioni;
in caso di decadenza della RSU si applica, altresì, l’Accordo d’interpretazione autentica del 13 febbraio 2001.
Il Presidente
Avv. Massimo Massella Ducci Teri
(firmato)
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Last modified 01-09-2009 12:59 PM
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