Il mansionario della RSU
Un documento di riepilogo.
A cura di Antonietta Toraldo e Grazia Perrone
Guida operativa per le RSU
1. Nota introduttiva
Nella scuola dell’autonomia l’esercizio dei diritti sindacali del personale docente e non docente si coniuga – più che in altri settori del servizio pubblico – con l’organizzazione e la gestione dei diritti – costituzionalmente tutelati – degli studenti.
I diritti sindacali degli uni e il diritto allo studio degli altri costituiscono un momento delicato e complesso di organizzazione e di gestione della vita scolastica che richiede, forse più che altrove, un’attenzione particolare e un pieno rispetto delle regole e dei diritti.
Diritti che possono essere esplicitati al megliosolo in presenza di una adeguata conoscenza e informazione oltre al possesso di senso di responsabilità.
Questa scheda sulle RSU vuole costituire un organico strumento di sostegno e di riferimento per il corretto esercizio di quelle specifiche prerogative sindacali finalizzate alla tutela dei diritti soggettivi del personale docente e non docente dell’istituzione scolastica autonoma.
2. COME E QUANDO NASCONO
La legge delega 421/92 e il successivo decreto legislativo n. 29/93 riformano radicalmente il rapporto di lavoro nel pubblico impiego assimilandolo a quello privato. La “ratio” della riforma è che le fonti giuridiche che regolano il rapporto di lavoro sono:
· il codice civile e le leggi sul lavoro subordinato d’impresa;
· il d. lgsl. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
· i contratti.
Ne consegue che, il rapporto di lavoro, nel pubblico impiego, è contrattualizzato non privatizzato: ovvero è regolato da contratti collettivi e individuali.
Le materie affidate alla competenza legislativa (e quindi non soggette alla contrattazione collettiva) definite dalla Legge 421/92 sono le seguenti:
a) reclutamento;
b) responsabilità: civile; penale; amministrativa; disciplinare;
c) responsabilità giuridiche nell’espletamento di procedure amministrative;
d) incompatibilità con altre cariche e/o funzioni (art. 508 T.U. ’94 per i docenti; 60-65 DPR 3/57 per personale ATA):
e) libertà di insegnamento.
Tutti gli altri aspetti non specificatamente inclusi nelle sopraccitate materie sono regolamentati dai Contratti collettivi di comparto.
Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema è stato graduale e traumatico e si è concluso con le prime elezioni RSU svoltesi a dicembre del 2000.
Le RSU sono state introdotte nella scuola per la prima volta con il contratto 1998-2001. Nei contratti precedenti al 1995 l’attività sindacale nelle scuole si espletava con la nomina da parte dei sindacati di un proprio delegato, il quale si limitava all’esercizio dei soli diritti sindacali: usare la bacheca sindacale, fare assemblee. Con il contratto 1994-97 si è cominciato a parlare di relazioni sindacali che si limitavano all’informazione e all’esame congiunto con il Capo d’Istituto su alcune materie. Veniva redatto un verbale con le varie posizioni e la cosa si concludeva così. Il contratto 1998-2001 ha introdotto la possibilità di redigere il contratto integrativo d’istituto.
La presenza delle RSU nella scuola ha creato molte volte dei conflitti di competenze con i vari OO.CC. Al fine di evitare fraintendimenti e sovrapposizioni precisiamo le competenze di ciascuno:
* il consiglio di Circolo/Istituto decide le scelte generali di indirizzo e organizzative della scuola;
* il collegio dei docenti assume la responsabilità delle scelte pedagogiche e didattiche e degli obiettivi formativi;
* il contratto integrativo d’istituto tra Dirigente Scolastico e RSU persegue la migliore organizzazione del lavoro del personale della scuola per realizzare nel modo migliore gli obiettivi generali.
La RSU, eletta dall’insieme del personale della scuola, è un soggetto che si rapporta con il Dirigente Scolastico in modo paritario e si fa garante del funzionamento della scuola.
Il suo ruolo è fondamentale per un effettivo equilibrio dei poteri e per un’organizzazione condivisa e trasparente del lavoro, condizioni indispensabili per l’attuazione di un progetto formativo efficace.
La RSU, infatti ha diritto,ad avere informazioni in merito al piano delle attività che il Dirigente Scolastico deve predisporre in attuazione del POF, per il personale docente e per il personale ATA. Ha diritto anche a concordare i criteri di impiego del personale e quindi i criteri per la predisposizione del piano stesso delle attività, sia nell’ambito degli obblighi di servizio del personale, che nelle attività aggiuntive. Inoltre, può contrattare le modalità di esercizio dei diritti sindacali e l’applicazione dei vari istituti contrattuali a tutela del personale. In altre parole, le RSU realizzano, nel contesto dell’autonomia scolastica, un vero protagonismo di tutti i lavoratori nelle scelte organizzative e professionali che incidono nel lavoro quotidiano all’interno delle scuole.
Ma vediamo in modo dettagliato quali sono le competenze delle RSU e come si articola la loro attività.
3. COMPETENZE DELLE RSU
Il sistema delle relazioni sindacali all’interno di ciascuna istituzione scolastica è regolato dagli articoli 6 e 7 del CCNL 2003 e si articola in:
Contrattazione d’istituto e Partecipazione.
Costituiscono materia di contrattazione integrativa d’istituto:
v Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF;
v Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali e determinazione dei contingenti di personale per la salvaguardia dei servizi minimi essenziali ai sensi della Legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni;
v Attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Legge 626/94);
v Criteri generali per la ripartizione del fondo d’istituto per l’attribuzione dei compensi accessori al personale;
v Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro, all’articolazione dell’orario di lavoro e all’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto.
La partecipazione si esplica mediante l’informazione preventiva e successiva.
Costituiscono materia d’informazione preventiva:
v Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
v Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
v Utilizzazione dei servizi sociali.
Costituiscono materia d’informazione successiva:
v Nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo d’istituto;
v Criteri d’individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti previsti da specifiche disposizioni legislative o da accordi con altri enti e istituzioni;
v Verifica dell’attuazione della contrattazione sull’utilizzo delle risorse.
1. Nota introduttiva
Nella scuola dell’autonomia l’esercizio dei diritti sindacali del personale docente e non docente si coniuga – più che in altri settori del servizio pubblico – con l’organizzazione e la gestione dei diritti – costituzionalmente tutelati – degli studenti.
I diritti sindacali degli uni e il diritto allo studio degli altri costituiscono un momento delicato e complesso di organizzazione e di gestione della vita scolastica che richiede, forse più che altrove, un’attenzione particolare e un pieno rispetto delle regole e dei diritti.
Diritti che possono essere esplicitati al megliosolo in presenza di una adeguata conoscenza e informazione oltre al possesso di senso di responsabilità.
Questa scheda sulle RSU vuole costituire un organico strumento di sostegno e di riferimento per il corretto esercizio di quelle specifiche prerogative sindacali finalizzate alla tutela dei diritti soggettivi del personale docente e non docente dell’istituzione scolastica autonoma.
2. COME E QUANDO NASCONO
La legge delega 421/92 e il successivo decreto legislativo n. 29/93 riformano radicalmente il rapporto di lavoro nel pubblico impiego assimilandolo a quello privato. La “ratio” della riforma è che le fonti giuridiche che regolano il rapporto di lavoro sono:
· il codice civile e le leggi sul lavoro subordinato d’impresa;
· il d. lgsl. n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
· i contratti.
Ne consegue che, il rapporto di lavoro, nel pubblico impiego, è contrattualizzato non privatizzato: ovvero è regolato da contratti collettivi e individuali.
Le materie affidate alla competenza legislativa (e quindi non soggette alla contrattazione collettiva) definite dalla Legge 421/92 sono le seguenti:
a) reclutamento;
b) responsabilità: civile; penale; amministrativa; disciplinare;
c) responsabilità giuridiche nell’espletamento di procedure amministrative;
d) incompatibilità con altre cariche e/o funzioni (art. 508 T.U. ’94 per i docenti; 60-65 DPR 3/57 per personale ATA):
e) libertà di insegnamento.
Tutti gli altri aspetti non specificatamente inclusi nelle sopraccitate materie sono regolamentati dai Contratti collettivi di comparto.
Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema è stato graduale e traumatico e si è concluso con le prime elezioni RSU svoltesi a dicembre del 2000.
Le RSU sono state introdotte nella scuola per la prima volta con il contratto 1998-2001. Nei contratti precedenti al 1995 l’attività sindacale nelle scuole si espletava con la nomina da parte dei sindacati di un proprio delegato, il quale si limitava all’esercizio dei soli diritti sindacali: usare la bacheca sindacale, fare assemblee. Con il contratto 1994-97 si è cominciato a parlare di relazioni sindacali che si limitavano all’informazione e all’esame congiunto con il Capo d’Istituto su alcune materie. Veniva redatto un verbale con le varie posizioni e la cosa si concludeva così. Il contratto 1998-2001 ha introdotto la possibilità di redigere il contratto integrativo d’istituto.
La presenza delle RSU nella scuola ha creato molte volte dei conflitti di competenze con i vari OO.CC. Al fine di evitare fraintendimenti e sovrapposizioni precisiamo le competenze di ciascuno:
* il consiglio di Circolo/Istituto decide le scelte generali di indirizzo e organizzative della scuola;
* il collegio dei docenti assume la responsabilità delle scelte pedagogiche e didattiche e degli obiettivi formativi;
* il contratto integrativo d’istituto tra Dirigente Scolastico e RSU persegue la migliore organizzazione del lavoro del personale della scuola per realizzare nel modo migliore gli obiettivi generali.
La RSU, eletta dall’insieme del personale della scuola, è un soggetto che si rapporta con il Dirigente Scolastico in modo paritario e si fa garante del funzionamento della scuola.
Il suo ruolo è fondamentale per un effettivo equilibrio dei poteri e per un’organizzazione condivisa e trasparente del lavoro, condizioni indispensabili per l’attuazione di un progetto formativo efficace.
La RSU, infatti ha diritto,ad avere informazioni in merito al piano delle attività che il Dirigente Scolastico deve predisporre in attuazione del POF, per il personale docente e per il personale ATA. Ha diritto anche a concordare i criteri di impiego del personale e quindi i criteri per la predisposizione del piano stesso delle attività, sia nell’ambito degli obblighi di servizio del personale, che nelle attività aggiuntive. Inoltre, può contrattare le modalità di esercizio dei diritti sindacali e l’applicazione dei vari istituti contrattuali a tutela del personale. In altre parole, le RSU realizzano, nel contesto dell’autonomia scolastica, un vero protagonismo di tutti i lavoratori nelle scelte organizzative e professionali che incidono nel lavoro quotidiano all’interno delle scuole.
Ma vediamo in modo dettagliato quali sono le competenze delle RSU e come si articola la loro attività.
3. COMPETENZE DELLE RSU
Il sistema delle relazioni sindacali all’interno di ciascuna istituzione scolastica è regolato dagli articoli 6 e 7 del CCNL 2003 e si articola in:
Contrattazione d’istituto e Partecipazione.
Costituiscono materia di contrattazione integrativa d’istituto:
v Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF;
v Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali e determinazione dei contingenti di personale per la salvaguardia dei servizi minimi essenziali ai sensi della Legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni;
v Attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Legge 626/94);
v Criteri generali per la ripartizione del fondo d’istituto per l’attribuzione dei compensi accessori al personale;
v Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro, all’articolazione dell’orario di lavoro e all’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto.
La partecipazione si esplica mediante l’informazione preventiva e successiva.
Costituiscono materia d’informazione preventiva:
v Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
v Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
v Utilizzazione dei servizi sociali.
Costituiscono materia d’informazione successiva:
v Nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il fondo d’istituto;
v Criteri d’individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti previsti da specifiche disposizioni legislative o da accordi con altri enti e istituzioni;
v Verifica dell’attuazione della contrattazione sull’utilizzo delle risorse.
Created by
bindi
Last modified 17-12-2006 10:04 PM
Last modified 17-12-2006 10:04 PM