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Quesiti ARAN

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Le risposte dell'ARAN su argomenti RSU
- Nel contratto integrativo si può intervenire sulle materie dei diritti sindacali?


La contrattazione integrativa può intervenire solo sulle materie ad essa espressamente demandate dai CCNL. Qualora intervenga su materie non demandate e quindi in contrasto con i vincoli e i limiti posti dai CCNL e che comportino oneri non previsti, ai sensi dell'art. 40, comma 3 del D.lgs 165/2001, le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. La materia relativa ai diritti e alle prerogative sindacali non rientra tra quelle disponibili alla contrattazione integrativa, se non nei limiti espressamente previsti dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNL.


- Attraverso quali strumenti si possono regolare le relazioni sindacali nell'amministrazione?


Attraverso protocolli locali la cui natura è quella di fissare le regole di un operare comune per una migliore funzionalità delle relazioni stesse e non anche di intervenire, con potere modificativo, sulla materia delle relazioni sindacali, non disponibile per la contrattazione integrativa se non nei limiti ad essa demandati dai CCNQ e dal CCNL. La definizione dei protocolli locali è lasciata ai soggetti del luogo di lavoro che devono valutare autonomamente le regole di correttezza e opportunità a cui improntare le relazioni sindacali, tenuto conto dell'ampio spazio che i contratti quadro e di lavoro lasciano in ordine ai comportamenti da tenere in sede di incontri sindacali. Il sistema delle relazioni sindacali è, infatti, improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza ed orientato alla prevenzione dei conflitti, principi che debbono essere condivisi tra le parti.


- Nel caso in cui sia intervenuto un protocollo locale che, al fine di rendere più funzionale la trattative, ha fissato il numero dei componenti della delegazione trattante in sede aziendale, in quale modo è possibile modificare l'atto con il quale le parti si sono autovincolate?


In nessuno dei contratti stipulati dall'Aran è fissato il numero dei componenti della delegazione trattante in sede aziendale, lasciando tale compito alla libera scelta delle parti. In ogni caso, ove queste si siano autovincolate, le modalità per rivedere il numero dei componenti la delegazione trattante vanno ridefinite con le stesse procedure concordate.


- Cosa comporta la partecipazione alle trattative del dipendete dirigente sindacale se avvengono in orario di lavoro?


L'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede che le relazioni sindacali avvengono – normalmente – al di fuori dell'orario di lavoro e che, ove ciò non sia possibile, vengano attivate "procedure e modalità idonee a tal fine", vale a dire procedure e modalità che consentano al dirigente sindacale l'espletamento del mandato (cambi turno, etc..). Il significato di tale garanzia prevista dalla norma non comporta, infatti, che l'attività sindacale sia assimilata all'attività di servizio, perché essa è svolta dal dipendente nella veste di dirigente sindacale quale controparte dell'amministrazione e quindi, in coincidenza con il servizio, dovrà essere utilizzato il monte ore permessi. Un diverso comportamento determinerebbe, peraltro, un incremento non calcolabile delle ore di permesso sindacale che di fatto verrebbero concesse ben al di là del contingente stabilito.


- Le riunioni sindacali devono essere verbalizzate? Quali sono, in generale, i comportamenti da tenere in sede di incontri con la parte sindacale?


Nel merito della conduzione delle trattative (ovvero se le sedute possano essere registrate o se sia necessario predisporre verbali delle riunioni, etc.) si precisa che non esiste alcun obbligo di redigere verbali, fatta eccezione per quello finale della sottoscrizione dell'accordo integrativo. Si precisa, inoltre, che la redazione del verbale è richiesta nel solo caso della concertazione (rif. CCNL). Riguardo più in generale ai comportamenti propri da tenere in sede di incontri con la parte sindacale, i contratti quadro e di comparto lasciano ampia facoltà alle amministrazioni enunciando, semplicemente, che il sistema delle relazioni sindacali è "improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti". Tali principi sono coerenti con l'autonomia delle singole amministrazioni posta alla base della contrattazione integrativa.


- Su richiesta sindacale è possibile effettuare la trasmissione audio video delle riunioni relative alla contrattazione integrativa o comunque renderle accessibili al personale?


Le trattative si svolgono con la presenza esclusiva delle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale e, per quest'ultima, nelle persone dei dirigenti sindacali accreditati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del CCNL che si sta applicando e della RSU (cfr. CCNQ del 7 agosto 1998 e vigente CCNL di comparto).
Per la delegazione di parte pubblica si tratta di attività istituzionale, mentre per la delegazione di parte sindacale si tratta di attività esercitata in qualità di controparte non equiparabile all'attività istituzionale dell'amministrazione. Infatti i dirigenti sindacali, nel caso in cui la trattativa si svolga durante l'orario di servizio (in deroga al principio che deve essere normalmente condotta fuori dallo stesso), dovranno essere in permesso sindacale per la partecipazione al negoziato.
Ne deriva che durante l'orario di lavoro i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a prestare il loro servizio, non rientrando nello stesso l'ascolto o la visione delle trattative sindacali. Si rammenta infine che, per informare tutti i dipendenti sull'andamento delle trattative, la RSU e le organizzazioni sindacali rappresentative possono utilizzare il diritto di assemblea e/o altre forme di comunicazione.


- Se la contrattazione integrativa avviene fuori orario di lavoro i dipendenti che partecipano come dirigenti sindacali hanno diritto al recupero delle ore?


Ai sensi dell'art. 10 comma 7 del CCNQ 7 agosto 1998 le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono – normalmente – al di fuori dell'orario di lavoro, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di utilizzare al meglio il monte ore dei permessi previsti dall'art. 9 del CCNQ citato per garantire l'attività sindacale. Pertanto le riunioni che avvengono di sabato (laddove l'orario sia articolato su cinque giorni) o nelle ore pomeridiane, cioè al di fuori dell'orario di servizio, corrispondono al dettato della norma. E' da escludere il recupero delle ore in quanto i dipendenti dirigenti sindacali partecipano alle trattative in qualità di controparte dell'amministrazione, attività non equiparabile a quella istituzionale dell'amministrazione. Infatti i dipendenti dirigenti sindacali, nel caso in cui la trattativa si svolga durante l'orario di servizio, in deroga al principio che deve essere normalmente condotta fuori dallo stesso, per la partecipazione al negoziato dovranno essere in permesso sindacale.


- Quali misure può adottare l'amministrazione, in caso di urgente convocazione del tavolo negoziale in orario di lavoro?


L'art. 10, comma 7 del CCNQ del 7 agosto 1998, prevede che le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengano – normalmente – al di fuori dell'orario di lavoro. E', pertanto, necessario che le amministrazioni ne assicurino la più scrupolosa attuazione onde evitare, come indicato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, aggravi di spesa nonché la ulteriore conseguenza di far dipendere dalla loro azione tempi e modalità della contrattazione collettiva integrativa. Il medesimo comma prevede, peraltro, che, qualora non sia possibile svolgere la trattativa fuori dall'orario di lavoro, come, ad esempio, in caso di convocazione delle parti sindacali motivate dalla assoluta urgenza di assumere decisioni concordate, attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi, vengano adottate tutte le forme possibili di articolazione dell'orario di lavoro che possano facilitare lo svolgimento del mandato sindacale (es. cambio del turno, etc.).


- In sede di contrattazione integrativa le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU possono presentare diverse e distinte piattaforme?


La delegazione trattante in sede di contrattazione decentrata è costituita, per la parte sindacale, dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL. Entrambe potranno, quindi, presentare piattaforme contrattuali che sarà compito dell'amministrazione valutare.



- In presenza di tavoli separati, se richieste, le trattative devono essere contestuali?


Nel caso di tavoli separati, le trattative potranno svolgersi sia contestualmente sia in momenti successivi. Ciò dipende anche dalla consistenza numerica della delegazione pubblica e dalla necessità di assicurare "pari dignità" ai tavoli separati. Evidentemente l'indivisibilità della delegazione pubblica (ad es. unico dirigente responsabile delle trattative) impone che la trattativa si svolga, con alternanza tra i tavoli, in tempi successivi.



- Per la sottoscrizione del contratto integrativo si deve applicare la regola del 51%?
Quando è validamente sottoscritto il contratto integrativo?


L'art. 43, comma 3, del D.lgs 165/2001 prevede che il contratto collettivo nazionale sia legittimamente sottoscritto se le organizzazioni ammesse alle trattative che vi aderiscono raggiungono il 51% complessivo di rappresentatività come media tra il dato associativo ed elettorale o almeno il 60% del solo dato elettorale. In sede locale vale il principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile la cui valutazione rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, non solo in relazione al grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, ma anche al fatto che acconsentano alla stipulazione dell'accordo il maggior numero possibile delle stesse. Si precisa che in sede di contrattazione integrativa la delegazione trattante di parte sindacale è costituita dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e dalle RSU, che decidono al loro interno a maggioranza. Nel caso in cui la RSU abbia provveduto a definire un proprio regolamento di funzionamento e qualora lo stesso preveda la compilazione di verbali, l'eventuale dissenso di alcuni componenti potrà risultare da dichiarazioni "a verbale". In ogni caso, le modalità con le quali tale maggioranza si esprime, il regolamento di funzionamento delle RSU, i rapporti di questa con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa, sono problemi di stretta pertinenza della RSU nel suo complesso e rispetto ad essi le singole amministrazioni non sono tenute ad alcun intervento.


- Nel caso di una federazione sindacale rappresentativa costituita da più sigle il contratto integrativo può essere sottoscritto solo da una di esse?


La firma dei contratti integrativi deve essere apposta dai dirigenti sindacali accreditati, ai sensi dell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998, in nome e per conto della federazione unitariamente intesa con l'indicazione della denominazione di quest'ultima e non da parte della singola componente a titolo proprio, in quanto non rappresentativa e non firmataria del CCNL che si sta applicando. Ne deriva che per l'amministrazione viene meno l'obbligo di sindacare sulla composizione della federazione in quanto l'elemento essenziale per la verifica della titolarità a sottoscrivere il contratto integrativo è l'accredito del dirigente sindacale abilitato da parte della federazione rappresentativa, indipendentemente dalla sua composizione interna.


- Sono ammissibili dichiarazioni a verbale da parte delle organizzazioni sindacali all'atto della mancata sottoscrizione del contratto integrativo?


Non si ravvisa alcun ostacolo normativo al rilascio da parte di organizzazioni sindacali componenti della delegazione trattante del contratto integrativo di dichiarazioni a verbale intese ad esplicitare le ragioni per cui, al termine del negoziato a cui esse abbiano regolarmente partecipato, non intendano sottoscrivere l'intesa.


- La sottoscrizione del contratto integrativo da parte di un solo componente RSU impegna la RSU nel suo complesso?


La RSU partecipa alle trattative nella sua veste di soggetto unitario di natura elettiva che rappresenta i lavoratori ed è, pertanto, da escludere qualunque riferimento ai singoli componenti della stessa. La RSU assume le proprie decisioni a maggioranza e la posizione del singolo componente rileva solo all'interno della stessa, ma non all'esterno ove la RSU opera, appunto, come soggetto unitario. E' di esclusiva competenza della RSU definire le regole del proprio funzionamento, le modalità con le quali la maggioranza si esprime, la composizione della propria delegazione trattante, i rapporti con le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ammesse alla trattativa. Pertanto la sigla di un componente, a titolo individuale, non è valida ai fini della sottoscrizione del contratto integrativo. Un componente può sottoscrivere il contratto integrativo nel solo caso in cui sia espressamente delegato a rappresentare la RSU nella sua accezione di soggetto unitario. Poiché l'adozione da parte della RSU di un proprio regolamento di organizzazione è atto volontario, nel caso in cui non venga adottato, tutti i componenti della RSU hanno diritto di partecipare alle trattative. Cfr. anche Accordo di interpretazione autentica stipulato il 6 aprile 2004 pubblicato alla voce "CCNQ".


- Se la RSU è decaduta e sono decorsi i cinquanta giorni di cui all'Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001, è possibile proseguire le trattative in sede decentrata con le sole organizzazioni rappresentative di categoria?


Gli accordi vigenti in materia di prerogative sindacali non prevedono alcuna norma che, nel caso in cui le organizzazioni sindacali che hanno titolo ad indire le elezioni non vi provvedano, legittimi la prosecuzione delle trattative con le sole organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. Si evidenzia, infatti, che in sede di contrattazione integrativa per il personale dei comparti, la RSU, organismo di rappresentanza elettiva del personale è, unitamente alle organizzazioni sindacali rappresentative firmatarie del CCNL, uno dei soggetti necessari della relativa delegazione trattante.


- Se la RSU non viene rinnovata dopo il triennio di vigenza è possibile proseguire le trattative in sede decentrata con la precedente RSU?


L'art. 42, comma 4, del D.lgs 165/2001 nel prevedere il periodico rinnovo delle RSU ne ha escluso la prorogabilità. Ne consegue che la RSU eletta tre anni prima è da considerare decaduta a tutti gli effetti.


- Cosa implica il mancato raggiungimento dell'accordo in sede locale?


Il sistema delle relazioni sindacali poggia sul principio della partecipazione sindacale costituita dall'insieme degli istituti delle relazioni sindacali. Essi assolvono nel loro insieme la funzione della partecipazione fermi restando i diversi ruoli dell'amministrazione e del sindacato desumibili dalla sottolineatura del principio privatistico in virtù del quale il contratto si stipula solo quando vi è la convenienza delle parti e che le relazioni sindacali non possono protrarsi all'infinito impedendo all'amministrazione di decidere. Infatti l'unico vincolo per l'amministrazione - nelle materie demandate alla contrattazione integrativa - è quello di non poter decidere unilateralmente in materia di trattamento economico accessorio. Per altre materie di contrattazione nonché per quelle di concertazione, trascorsi inutilmente i termini previsti nel CCNL, l'amministrazione si riappropria del suo potere decisionale e il sindacato del proprio potere di intraprendere azioni conflittuali in caso di soluzioni non condivise. In sintesi, il principio della partecipazione significa che le parti sociali devono essere coinvolte nel processo decisionale di trasformazione della pubblica amministrazione, in quanto la condivisione dei nuovi modelli organizzativi, favorisce il processo di cambiamento ma tale principio non porta all'obbligo dell'intesa anche se le amministrazioni sono tenute a svolgere ogni utile sforzo per pervenire a soluzioni soddisfacenti per entrambe le parti a confronto nonché per l'utenza i cui interessi sono comunque tutelati dalla pubblica amministrazione.
Created by bindi
Last modified 17-12-2006 12:42 PM
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