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Contratto d'Istituto

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Un esempio di contratto integrativo
L'anno ----, il mese di ---, il giorno --- presso il ------, in sede di negoziazione integrativa di cui all'art. 6, comma 5 del C.C.N.L. del 24-7-2003

viene stipulato il seguente

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

che si ispira ai principi di buona fede, equità e trasparenza

PARTE PRIMA:

PROTOCOLLO DI INTESA

Articolo 1 - Campo di applicazione : decorrenza e durata

1. Il presente contratto d'istituto è sottoscritto fra:

• l'istituzione scolastica --------, rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. -------;

• i rappresentanti sindacali, eletti R.S.U.:

- Prof.--------

- Prof.ssa ----------

- i rappresentanti delle OOSS rappresentative regolarmente convocati

……………………………………………………………… per la CGIL

……………………………………………………………… per la CISL

……………………………………………………………… per la UIL

……………………………………………………………… per lo SNALS

……………………………………………………………… per la GILDA

ed ha lo scopo di regolare le materie relative agli art. 6 – 7 - 8 del CCNL, 2003.

2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione al 31/08/2006, fermo restando che quanto stabilito nel presente contratto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili.

3. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

4. Il presente contratto è legittimato dai seguenti atti normativi:

Legge 300/'70; D.Lgs.297/94 – D. L.gs. 165/2001 – CCNL 24-7-03; Contr. Integr. Reg. 19-3-04.

5. Il contratto non può contenere nessuna deroga peggiorativa rispetto alla normativa legislativa e contrattuale vigente (art. 2077 del Cod. Civ.) e gli argomenti che riguardano problematiche didattiche di competenza del Collegio dei Docenti, non possono essere trattate.

6. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione la RSU provvede a far affiggere copia integrale del presente contratto nelle bacheche sindacali della scuola.



Articolo 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sulla applicazione del presente Contratto Integrativo d'Istituto, le parti di cui al precedente articolo 1 comma 1 s'incontreranno entro 10 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2.

2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata dalla parte interessata all'altra in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione della materia che rende necessaria l'interpretazione.

3. La procedura deve concludersi entro 30 giorni.

Articolo 3 – Contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica

1. La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovativi in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti.

2. Argomento di contrattazione integrativa a livello di scuola sono le materie di cui al CCNL 24.7.2003 nonché eventuali altre materie sulle quali le parti concorderanno, sempre nel rispetto della normativa.



Articolo 4 – Programmazione degli incontri di informazione e contrattazione

1. Il Dirigente Scolastico e le RSU concordano gli incontri ed individuano un calendario di massima per l'esame delle materie previste dall'art. 6 del CCNL 2003

mese di Settembre

• Modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali;

• Modalità e criteri dell'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA;

• Informazione sulla determinazione degli organici di fatto;

• Informazione sull'assegnazione dei docenti alle classi e piano delle attività programmate;

mese di Ottobre

• Piano delle attività aggiuntive retribuite con il fondo di istituto;

• Criteri generali per l'utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi (misura dei compensi al personale

docente ed ATA e per le collaborazioni derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati);

• Compensi da corrispondere ai collaboratori del D.S.;

• Informazione sull'utilizzazione dei servizi generali;

• Sicurezza nei luoghi di lavoro.

mese di Gennaio

• Verifica dell' organizzazione del lavoro del personale A. T .A..

• Verifica della situazione relativa all'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse e del personale

impegnato nelle attività e progetti retribuiti.

mese di Febbraio

• Informazione della proposta di formazione classi e della determinazione organico di diritto;

• Informazione sui dati relativi alle iscrizioni degli alunni.

mese di Giugno

• Verifica dell'attuazione della contrattazione integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse relativa al personale docente

entro il mese di Settembre dell' A.S. successivo

• Verifica dell'attuazione della contrattazione integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse relativa al personale ATA

2. Gli incontri suddetti sono convocati dal Dirigente scolastico anche su richiesta delle RSU.
Articolo 5 - Composizione delle delegazioni

1. Le delegazioni sono così composte:

• Per la parte pubblica:

- dal Dirigente scolastico che può avvalersi dell'assistenza del personale interno alla scuola da lui stesso prescelto;

• Per la parte sindacale:

- dalle RSU, che possono avvalersi dell'assistenza di esperti in materia sindacale;

- dai rappresentanti territoriali delle OOSS firmatarie del CCNL 2003 regolarmente accreditati.

2. Al termine degli incontri relativi alla contrattazione sarà redatto un verbale sottoscritto dalle parti; la verbalizzazione sarà contestuale.

3. Gli incontri per il confronto - esame possono concludersi con una intesa o un disaccordo; in caso di disaccordo, nel verbale, devono essere riportate le diverse

posizioni.

Articolo 6 - Legge 20/01/90 e tutela della privacy

1. L'affissione all'albo dei prospetti riepilogativi dell'utilizzo del Fondo d'Istituto, comprensivi dei nominativi, impegni orari e compensi, non costituisce violazione della normativa vigente sulla privacy in quanto applicativa di precise disposizioni contrattuali.

2. Copia dei prospetti di cui al comma precedente, viene consegnata alle RSU, prima di effettuare i pagamenti, affinché possa essere affissa all'Albo RSU.

Articolo 7 – Clausola di salvaguardia

1. Resta salvo il diritto per le OOSS di adire le vie legali nelle sedi giudiziarie ritenute opportune per garantire l'applicazione dell'art. 28 della legge 300/70, avente per oggetto la repressione della condotta antisindacale.

Articolo 8 – Consegna della documentazione

1. Almeno cinque giorni prima degli incontri di concertazione il Dirigente consegna alle RSU tutta la documentazione relativa.

2. Di tali incontri è possibile non redigere il verbale.



PARTE SECONDA

DIRITTI SINDACALI

Articolo 9 - Assemblee sindacali

1. Ai sensi dell'art. 8 del CCNL del 24-7-03, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i dipendenti dell' istituzione scolastica, la durata massima è fissata in due ore effettive.

2. Il computo del monte ore utilizzato annualmente da ciascun dipendente è curato dall'amministrazione che ne verifica il rispetto nei limiti delle 10 ore annue.

3. Ai sensi del Contr. Int. reg. 19-03-2004, per le assemblee che coinvolgono contemporaneamente più ordini e gradi di scuole, nelle quali l'orario di svolgimento delle attività didattiche sia differenziato, si considera convenzionalmente riportato alle ore 8,00 l'inizio delle attività e alle ore 13,00 il termine delle stesse.

4. Personale, docente, ed ATA può essere invitato a partecipare ad assemblee anche spontaneamente in orari e giorni non coincidenti.

5. Il dirigente scolastico predispone quanto necessario affinchè le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle bacheche sindacali della scuola nella stessa giornata in cui pervengono.

6. Il dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il personale interessato come circolari interne della scuola.

7. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa

fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale ed è irrevocabile, cosicchè i partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ulteriori adempimenti.

8. Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA., se la partecipazione è totale, il dirigente scolastico stabilirà, previa intesa con le R.S.U., la quota ed i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali.

9. In mancanza di una intesa ai sensi del comma precedente, il dirigente scolastico può chiedere la permanenza in servizio al massimo di n ° 1 assistente amministrativo e di n ° 1 collaboratore scolastico.

10. Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto al comma precedente, il dirigente scolastico sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

Articolo 10 - Permessi sindacali

1. Le rappresentanze sindacali unitarie R.S.U. possono usufruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui all'art.8 del CCNL/'03, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle organizzazioni sindacali di cui agli artt. 47, comma 2 e 47 bis del D.Lgs. 29/'93 e successive modificazioni, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui all'art. 6 del CCNL/'99; in particolare coloro che fanno parte delle RSU potranno usufruire di permessi sindacali retribuiti ( artt. 9, 10 e 16 dell' ACNQ 07/08/98), giornalieri o orari, per l'espletamento del loro mandato o anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale nella misura prevista dall'art. 6 del CCNL/03.

2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi e individuali, secondo la vigente normativa.

3. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al dirigente scolastico in via esclusiva dalle segreterie provinciali/regionali della 00. SS. di cui agli artt. 47 c. e 47 bis del D. Lgs. 29/93 tramite atto scritto; cosicchè le RSU non sono tenute ad alcun altro adempimento.

4. La fruizione dei permessi relativi alle relazioni sindacali di scuola, ai sensi dell'ACNQ 07/08/98 (30 min. per dipendente in organico di diritto), è gestita dalla RSU e comunicata dalla RSU al Dirigente, in via ordinaria, almeno due giorni prima.

5. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la concessione dei permessi di cui al precedente comma 1 si configura come atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità delle esigenze di servizio con l'assenza delle R.S.U.

6. Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti ai Rappresentanti dei Lavoratori vengono definiti specificatamente nella parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.



Articolo 11 - Agibilità sindacale all'interno della scuola

1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alle R.S.U. nelle forme ritenute più opportune. Il dirigente scolastico deve assicurare la tempestiva trasmissione agli interessati.

2. Per motivi di carattere sindacale, alle R.S.U., al di fuori del proprio orario di lezione, è consentito di comunicare con il personale fuori dall'orario di servizio, e sarà consentito l ' uso del telefono, di fax, l ' uso di fotocopiatrici, l ' uso di Pc e di Internet.

3. E' consentito l'uso di bacheche al fine dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art. 25 della Legge 300/70.

4. Fermo restando l'obbligo dell'adempimento dei propri doveri contrattuali, all'interno delle istituzioni scolastiche è consentito, a lavoratori e lavoratrici svolgere opera di proselitismo per la propria organizzazione sindacale, secondo l'art.26 della L.300/70.

Articolo 12 – Bacheche sindacali e documentazione

1. Viene istituita una bacheca sindacale per le RSU oltre a quelle per le varie OOSS. Le bacheche sono collocate in luogo visibile e accessibile; la loro gestione è di esclusiva competenza delle RSU nel loro insieme, e dei vari sindacati

2. Le RSU hanno diritto di affiggere in tali bacheche materiale sindacale e del lavoro e, comunque, quanto ritengono abbia rilevanza per i lavoratori, in conformità della legge sulla stampa e senza nessuna preventiva autorizzazione o controllo assumendosi ogni responsabilità. Anche la defissione di quanto esposto è di esclusiva pertinenza delle RSU.

3. Gli avvisi e i documenti affissi nella bacheca RSU devono essere firmati dalle RSU e riportare la data di affissione.

4. Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole per l'affissione anche dalle strutture sindacali territoriali; il D.S., a tale proposito, assicura la tempestiva trasmissione del materiale ai relativi rappresentanti sindacali di istituto accreditati ed alle RSU.

Articolo 13 - Patrocinio e patronato

1. Le R.S.U. e le Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie di informazione preventiva e successiva di cui all'art.6 del CCNL 03.

2. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri entro 2 giorni dalla richiesta e comunque non oltre i 10 giorni; la richiesta può essere fatta anche verbalmente.

3. Tutti i dipendenti, in attività o in quiescenza, possono farsi rappresentare, previa delega scritta, da un Sindacato per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali.

Articolo 14 - Applicazione della L. 146/90 e contingenti minimi di personale ATA in caso di sciopero

1. I contingenti minimi di cui al presente articolo sono oggetto di contrattazione decentrata a livello di singola scuola.

2. Secondo quanto definito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 dall'Allegato al CCNL Scuola 26.05.99 e dall'Accordo Integrativo Nazionale dell'08. 10.99, si conviene che in caso di sciopero del Personale Docente ed ATA il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari specifiche situazioni sotto elencate:

· svolgimento di esami/scrutini finali: n. 1 assistente amministrativo, n. 1 collaboratore scolastico.

· funzionamento impianti di riscaldamento, se condotti direttamente dalla scuola: massimo n.1 unità di Personale in possesso del Patentino per la conduzione di caldaie.

· raccolta e smaltimento rifiuti tossici: n. 1 assistente tecnico e n. 1 collaboratore scolastico.

· pagamento stipendi ai supplenti temporanei: al massimo il direttore dei servizi generali ed amministrativi, n. 1 assistente amministrativo, n. 1 collaboratore scolastico.

3. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al precedente comma, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero di tutti i dipendenti della istituzione scolastica, né il Dirigente Scolastico potrà assumere alcun atto autoritativo senza apposito accordo con le R.S.U.

4. I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero, possono darne volontariamente preavviso scritto al D.S., senza possibilità di revoca.

5. In caso di sciopero del personale docente, non sono previsti contingenti minimi che debbano essere in servizio.

6. Entro le ore 8,15 tutti i docenti ed i non docenti che inizino il loro turno di lavoro dopo le ore 8,25 devono comunicare la loro non adesione alla sciopero per poter essere utilizzati; in caso contrario sono considerati in sciopero.

La partecipazione allo sciopero o meno del personale che comincia il turno di lavoro entro le 8,25 è rilevata dalla loro presenza fisica nella scuola.

7. Gli insegnanti che abbiano dichiarato preventivamente la loro non adesione allo sciopero, potranno essere utilizzati solo per un monte ore totale pari alle

ore di servizio di quel giorno e solo nelle classi in cui è prevista la loro presenza, con un numero di ore di buco non superiori a quelle previste; in ogni caso on è prevista la sostituzione dell'insegnante che sciopera.

8. Sulla base dei dati conoscitivi effettivi dell'adesione allo sciopero, il D.S. comunicherà alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio parziale o totale. In assenza di dati, il D.S. s'impegna a comunicare alle famiglie soltanto l'eventualità di un non normale svolgimento dell'attività didattica.

9. Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore il dirigente scolastico consegna alle R.S.U., comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti..

10. I dipendenti precettati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

PARTE TERZA

MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE IN RAPPORTO AL POF

Articolo 15 - Diritti e doveri del personale – Obblighi delle parti

1. Il personale, nell'esplicazione delle propria attività, deve osservare quanto stabilito nel CCNL e nella legislazione scolastica vigente.

2. Tutti gli impegni contrattuali del personale e quelli relativi alle attività deliberate nel POF, sono definiti e attuati sulla base dei seguenti criteri:

a- Rispetto del diritto al riposo dopo l'attività lavorativa;

b- Rispetto delle ore di vita non lavorativa del dipendente.

Comunque tutte le attività di servizio hanno termine non oltre le ore 20,00.

3. L'istituzione scolastica, attraverso i suoi organi, cui sono demandate le rispettive prerogative funzionali, deve porre il personale in condizione di conoscere le modalità delle proprie collaborazioni e mansioni, anche mediante appositi corsi di formazione destinati, in particolare, ai neo assunti.

4. Il Dirigente scolastico, in presenza di docenti neo assunti, deve provvedere a nominare per costoro un tutor tra i docenti disponibili, ad esclusione degli eletti nel comitato di valutazione.

5. Il personale scolastico deve comunicare l'assenza per malattia tramite fonogramma senza ritardo , sia per attivare eventuali visite fiscali, sia per procedere alla sua tempestiva sostituzione;in particolare a) i docenti comunicano la loro assenza per malattia entro le ore 8,15 e comunque prima dell'inizio delle lezioni b) il personale ATA comunica l'assenza per malattia prima dell'inizio dell'orario di servizio.

6. Tutto il personale deve sempre giustificare tale assenza con idonea documentazione, contenente la sola prognosi, accompagnata da relativa comunicazione scritta; le certificazioni sono consegnate entro 5 giorni lavorativi per le assenze lunghe ed al rientro per quelle brevi.

7. Il Dirigente scolastico avvia d'ufficio il procedimento del relativo provvedimento di attribuzione anche allo scopo di verificare il rispetto del periodo di computo. Di tale provvedimento l'originale è consegnato al personale interessato e una copia è conservata dalla scuola.

8. Il personale è tenuto ad osservare puntualmente le direttive del dirigente; ove queste siano ritenute illegittime il personale può produrre atto di rimostranza.

PARTE RISERVATA AI DOCENTI

Articolo 16 - Criteri di assegnazione dei docenti alle classi

1. Il Dirigente scolastico provvede all'assegnazione dei docenti alle classi sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei docenti.

2. Ai sensi della Sentenza del Consiglio di Stato sez. IV, 145/95, il Dirigente scolastico può discostarsi dalle proposte e dai criteri formulati solo motivatamente.

Articolo 17 - Criteri di utilizzazione - Orario di servizio

1. Tutte le attività di servizio, comunque denominate, hanno termine non oltre le 20,00.

2. Gli obblighi di servizio e gli impegni previsti dal POF e nel piano delle relative attività d'insegnamento e di non insegnamento, non si espletano nelle ore pomeridiane dei giorni prefestivi.

3. Non sarà possibile alcun obbligo di servizio che, ancorché non continuativo, si protragga oltre i limiti di legge, fissati in 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali.

4. Il docente che si trovasse nell'ipotesi descritta al comma 3, potrà non essere presente alle riunioni collegiali e potrà astenersi da ogni impegno, da tenersi nella giornata o nella settimana, per tutte le ore successive al superamento del limite richiamato.

5. Gli impegni funzionali all'insegnamento dei docenti part-time e con cattedra orario esterna sono proporzionali al proprio orario di insegnamento in questo istituto.

Articolo 18 – Orario settimanale delle lezioni

1. Fatti salvi i diritti di coloro che usufruiscono della L.104, e la natura didattica dell'orario della quale è responsabile il Preside (distribuzione delle materie e delle singole ore nel modo più rispondente alle corrette norme didattiche, senza concentrazioni inopportune di ore di lezione di ciascun insegnamento; avvicendamento degli insegnanti per una più efficiente azione didattica; non più di un'ora al giorno per materia; equilibrio della pesantezza delle materie nella giornata), l'articolazione settimanale delle lezioni di ciascun docente, formulata ove possibile anche sulla base di specifiche richieste, (che però non danno più diritto al rispetto dei punti successivi di cui alle lettere a, b, d,) prevede:

a- l'equa ripartizione delle prime e delle ultime ore;

b- ore di lezione, anche discontinue, di norma non superiori a 4 al giorno;

c- la flessibilità dell'orario anche con rientro pomeridiano per le ore a disposizione sempre che sia stata assicurata la completa copertura dell'orario antimeridiano per le supplenze;

d- il contenimento delle interruzioni e della flessibilità dell'orario di lezione al fine di limitare le cosiddette ore di buco e di non costringere il personale alla permanenza in istituto dalla prima alla sesta ora;

e- la ripartizione delle 18 ore di insegnamento, e comunque non oltre 20, in cinque giorni settimanali, conformemente alla prassi consolidata;

f- le ore a disposizione entro le 18 d'obbligo sistemate in base alla esigenza scolastica di maggiore copertura possibile delle ore di ogni giornata, soprattutto della prima ora e dell'ultima;

g- e giornate libere distribuite in tutti i giorni della settimana con non più di 7 docenti liberi al giorno e non più di due della stessa classe; in caso di concorrenza si procederà ad una turnazione, con precedenza di coloro che hanno maggiore anzianità di servizio nella nostra scuola;

h- la vigilanza sugli alunni dell'istituto: durante l'intervallo, da parte dei docenti della III e IV ora.

Articolo 19 - Ore eccedenti di insegnamento – Banca delle ore

1. Le parti convengono di utilizzare i docenti, che ne fanno domanda all'inizio dell'anno scolastico, fino a 6 ore aggiuntive di insegnamento per sostituire colleghi assenti, secondo i seguenti criteri, in caso di concorrenza:

a- docenza della disciplina;

b- docenza di matematica della stessa classe;

c- docenza della stessa classe, qualora non siano già previste nella giornata due ore di insegnamento;

d- docenti con cattedra oraria esterna;

e- docenti meno impegnati in altre attività retribuite;

f- rotazione.

2. Le ore sono compensate se effettivamente prestate e, quindi, non è obbligatoria la presenza in istituto durante le ore che non siano state richieste dal dirigente preventivamente, tranne che per i primi minuti;

3. In luogo della retribuzione per le ore eccedenti svolte nelle proprie classi, il docente può chiedere riposo compensativo fino alla concorrenza, per ogni anno scolastico, di max. due giorni di lezione ovvero max. 8 ore di permesso.

Articolo 20 – Sostituzione dei colleghi assenti

1. I docenti con ore a disposizione d'obbligo per il completamento dell'orario sono utilizzati prioritariamente per sostituire i colleghi assenti secondo i seguenti criteri in caso di concorrenza:

a- docenza della stessa classe

b- docenza della disciplina

c- rotazione

2. I docenti che usufruiscono di permesso breve negli ultimi due mesi di attività didattica sostituiscono i colleghi assenti con priorità rispetto ai docenti che sono a disposizione d'obbligo.

Articolo 21 - Permessi brevi – Ferie

1. I docenti che usufruiscono di permessi brevi a domanda, recuperano le ore con sostituzione dei colleghi assenti, nel corso dell'intero anno scolastico al fine di poter facilitare la generale fruizione delle ferie dei colleghi e per poter migliorare in generale la gestione della scuola;

2. I docenti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, dovranno essere avvisati della sostituzione con un anticipo di norma di 24 ore ; il mancato preavviso potrà comportare la indisponibilità alla sostituzione; del pari il docente che intende richiedere un permesso breve deve farlo di norma con un anticipo di 24 ore;

3. I docenti che usufruiscono di permesso breve negli ultimi due mesi di attività didattica sostituiscono i colleghi assenti con priorità rispetto ai docenti che sono a disposizione d'obbligo;

4. la richiesta di permessi retribuiti o di ferie documentate, pur comportando oneri per l'amministrazione, ha precedenza sulle normali richieste di ferie; queste ultime possono essere concesse solo se c'è possibilità di sostituzione senza oneri per l'amministrazione (ad esempio, presenza di colleghi a disposizione, prestiti di ore da parte di altri colleghi, recupero di permessi brevi….)

5. nel caso in cui più docenti presentino richiesta di permessi o ferie per lo stesso giorno, ha precedenza:

a- la richiesta del docente che ha usufruito di meno giorni di permesso retribuito o di ferie nel corso dell'anno scolastico

b- la richiesta presentata per prima.

Articolo 22 - Casi particolari di utilizzo: viaggi d'istruzione, visite guidate, olimpiadi….

1. I docenti che accompagnano gli studenti alle visite guidate o alle selezioni di olimpiadi nelle varie discipline sono innanzitutto coloro che hanno promosso tali attività.

2. I docenti accompagnatori degli studenti ai viaggi d'istruzione sono prioritariamente coloro che si sono resi disponibili all'inizio dell'anno scolastico in fase di programmazione e di deliberazione.

3. La scelta dei docenti accompagnatori ai viaggi d'istruzione deve prevedere:

a- la disponibilità individuale

b- l'attività d'insegnamento in almeno una delle classi accompagnate

c- la conoscenza di almeno una delle classi partecipanti, per avervi già insegnato.

4. L'incarico ai docenti accompagnatori dei viaggi d'istruzione è assegnato per quanto possibile seguendo un criterio di rotazione per evitare ed impedire assenze di docenti superiori ai dieci giorni.

5. L'accompagnamento degli studenti a manifestazioni in loco che rientrino fra le attività didattiche o sostituiscano assemblee studentesche, spetta ai docenti delle relative ore di lezione; la vigilanza viene assicurata dagli stessi per tutta la durata dell'attività; eventuali utilizzazioni fuori dell'orario d'obbligo rientrano fra le attività funzionali di non insegnamento da compensare a carico del fondo di istituto.

Articolo 23 – Attività aggiuntive non di insegnamento

1. Costituiscono, indicativamente, attività aggiuntive non di insegnamento, con diritto al compenso previsto dal CCNL:

la partecipazione alle commissioni, ai dipartimenti, ai settori, cioè a tutte quelle forme nelle quali si articola l'attività del collegio dei docenti; lo svolgimento di quelle mansioni che sono necessarie alla gestione del POF; le ore di partecipazione al collegio o ai consigli di classe, ricevimento generale genitori, etc. che vadano oltre il limite previsto delle 40 ore;

Articolo 24 – Funzioni strumentali ( art. 30 CCNL)

1. Il numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicare sono identificate con delibera del Collegio dei Docenti che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari e sono attribuite dal Dirigente Scolastico.

Articolo 25 - Informazioni alle famiglie degli alunni

1. Oltre ai colloqui pomeridiani deliberati fra le attività programmate funzionali all'insegnamento, i docenti indicano un'ora, durante la settimana, nella quale sono disponibili a fornire informazioni alle famiglie su richiesta delle stesse.

2. Il docente che, all'inizio di tale ora, non abbia ricevuto prenotazioni di incontro con i genitori, non ha obbligo di permanenza nell'istituto.



PARTE RISERVATA AL PERSONALE ATA

Articolo 26 - Piano delle attività

1. Il piano dell'orario di lavoro, del lavoro flessibile, dell'orario settimanale, delle turnazioni, della disciplina dei ritardi e dei recuperi del personale A.T.A., sentito il Dirigente scolastico, è predisposto all'inizio dell'anno scolastico dal Direttore dei servizi generali e amministrativi a norma dell'art. 52 del C.C.N.L. 24-7-03 è approvato dal Dirigente scolastico e reso esecutivo con provvedimenti del Dirigente scolastico stesso.

2. Per predisporre il piano delle attività il direttore dei servizi generali e amministrativi può svolgere apposite riunioni di servizio con il personale interessato al fine di acquisire pareri, proposte e disponibilità per l'articolazione degli orari e della ripartizione dei carichi di lavoro. A tali riunioni possono partecipare le RSU.

3. Il piano viene formulato nel rispetto delle finalità e degli obiettivi della scuola contenuti nel POF ( Piano dell'Offerta Formativa) deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto e contiene la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico, l'organizzazione dei turni e degli orari e le necessità di ore eccedenti.

4. La proposta di piano delle attività, dopo che il dirigente scolastico ne ha verificato la congruenza rispetto al POF, è oggetto di contrattazione con la RSU ai sensi dell'art. 6 del CCNL 03.

5. In seguito alla trattativa con la RSU il piano delle attività viene adottato e ne viene affidata la puntuale attuazione al direttore dei servizi generali e amministrativi.

6. Una volta concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze dell'istituzione scolastica e previo un nuovo esame con la RSU.

7. Nell'organizzazione del lavoro non sono comprese le esigenze derivanti dalla concessione in uso di locali scolastici ad enti privati, in quanto dette necessità sono a carico del soggetto concessionario.

8. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi individua il personale a cui assegnare le mansioni, i turni e gli orari sulla base dei criteri indicati nella presente intesa e disporrà l'organizzazione del lavoro con lettere di incarico individuali protocollate, firmate dal Dirigente, contenenti gli impegni da svolgere per tutto l'anno scolastico.

9. Eventuali nuovi impegni attribuiti al personale e/o modifiche degli incarichi formalizzati ai sensi del precedente comma potranno essere assegnati solo provvisoriamente e dovranno essere immediatamente comunicati alle RSU attivando così la procedura di riesame del piano di lavoro.

10. Le disposizioni giornaliere di lavoro del personale A.T.A. vengono effettuate dal Direttore dei servizi generali e amministrativi.

11. Sarà esposto un prospetto generale analitico con l'indicazione di mansioni, turni e orari assegnati a ciascuna unità di personale; copia del prospetto sarà consegnato alle RSU che sottoscrivono la presente intesa.

Articolo 27 - Articolazione dell'orario di lavoro

1. L'orario di lavoro, di norma, è di sei ore continuative antimeridiane per sei giorni alla settimana ed è funzionale al servizio erogato dalla scuola, stabilito dal Consiglio di Istituto.

2. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell'orario dell'obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive, secondo le esigenze di funzionamento dell'Istituto.

3. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto.

4. Tale pausa è prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle ore 7 ore e 12 minuti; il dipendente ha la facoltà di presentare rinuncia in forma scritta.

5. Compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica, a richiesta del dipendente, l'orario di lavoro potrà articolarsi su 5 giorni oppure, in modo flessibile, anticipando o posticipando l'entrata e l'uscita.

6. Le ore di lavoro non effettuate verranno recuperate con un rientro pomeridiano di norma di 3 ore.

7. Il giorno libero, possibilmente anche di sabato, sarà fruito a rotazione con cadenza quindicinale, al massimo da una unità per ogni profilo.

8. Qualora le unità di personale richiedente la flessibilità dell'orario siano quantitativamente superiori alle esigenze dell'istituzione, si farà ricorso alla rotazione fra il personale richiedente.

9. Per il corrente anno scolastico, essendo stabilito l'orario di apertura pomeridiano della scuola il martedì ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30, ogni unità di personale ATA deve effettuare un rientro pomeridiano settimanale nella normale prestazione dell'orario di lavoro (art. 52, comma 1, CCNL 03) con flessibilità. Inoltre tutto il personale collaboratore scolastico ogni mercoledì effettua rientro pomeridiano di tre ore per la pulizia straordinaria dell'Istituto.Tali ore eccedenti vengono retribuite con il fondo di istituto.

Articolo 28 - Orario di lavoro flessibile.

1. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza. Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi dell'Istituzione scolastica (piano dell'offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane ecc.)

Articolo 29 - Orario plurisettimanale

1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, viene effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un'esigenza di maggior intensità delle attività o particolari necessità di servizio in determinati settori dell'istituzione scolastica, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto.

2. Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:

a – il limite massimo dell'orario di lavoro settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di tre settimane continuative;

b – al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell'anno scolastico.

3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.

Articolo 30 - “Monte ore personale”

1. Viene istituito un “monte ore personale” al quale vanno ad aggiungersi o a sottrarsi tutte le ore (o frazioni di esse) prestate in più o in meno, in seguito agli articoli del presente accordo.

2. Tale “monte ore personale”, contabilizzato mensilmente, deve essere azzerato di norma entro il 31 agosto di ogni anno o su richiesta dell'interessato o in riposi compensativi in periodi di minore intensità della vita scolastica.

Articolo 31 - Permessi brevi

1. I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero sono autorizzati dal Dirigente scolastico, previo parere favorevole del Direttore dei SGA, purché sia garantito il numero minimo di personale per l'espletamento del regolare servizio, ossia: - n. 5 collaboratori scolastici; - n. 3 assistenti amministrativi – n. 1 assistente tecnico.

2. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti entro il giorno precedente e verranno concessi secondo l'ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero minimo di personale presente.

3. I permessi andranno recuperati entro l'anno scolastico, a seconda delle esigenze dell'ufficio; a richiesta del dipendente ed anche per esigenze di ufficio le ore non recuperate confluiranno nel monte ore personale..

Articolo 32 - Ritardi

1. Si intende per ritardo l'eccezionale posticipazione dell'orario di inizio del servizio del dipendente.

2. Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato e recuperato nel monte ore personale.

Articolo 33 - Permessi per motivi familiari o personali

1. I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL, di norma devono essere chiesti almeno tre giorni prima, salvo casi di giustificato impedimento. Per casi imprevisti, l'amministrazione vaglierà caso per caso.

2. La richiesta di permessi retribuiti o di ferie documentate ha precedenza sulle normali richieste di ferie.

3. Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di poter usufruire nello stesso periodo di permessi, recuperi e ferie, in mancanza di accordo fra gli interessati ha precedenza:

a- la richiesta del dipendente che ha usufruito di meno giorni di permesso retribuito o di ferie nel corso dell'anno scolastico;

b- la richiesta presentata per prima.

Articolo 34 - Crediti di lavoro

1. Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo (attività aggiuntive estensive o straordinarie) nonché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attività aggiuntive intensive in particolari periodi e settori) oltre il normale carico di lavoro dà diritto all'accesso al fondo di istituto.

2. In caso di insufficienti risorse e/o su esplicita richiesta dell'interessato le attività aggiuntive estensive straordinarie devono essere compensate con recuperi orari o giornalieri in periodi di minore intensità lavorativa.

Articolo 35 - Sostituzione colleghi assenti

In caso di assenza di un collega per malattia o permessi previsti dalla normativa vigente, la sostituzione verrà fatta dal restante altro personale in servizio in parti uguali e dà diritto ad un compenso per intensificazione.

Articolo 36 - Chiusura prefestiva

1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica, e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive.

2. La chiusura prefestiva, proposta dal Dirigente scolastico, viene deliberata dal Consiglio d'Istituto.

3. Le ore di servizio non prestate saranno recuperate dal “ monte ore personale “.

4. Per l'anno in corso la chiusura prefestiva viene disposta nei seguenti giorni: 24 dicembre; 31 dicembre; 5 gennaio; 26 marzo; 2 agosto; tutti i sabato di luglio dopo gli esami; tutti i sabato di agosto.

5. Le ore non lavorate verranno detratte dal “ monte ore personale “.

Articolo 37 - Modalità per la fruizione delle ferie

I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL/ 95 03, e spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti anche, in modo frazionato, in più periodi, purché siano garantiti quindici giorni continuativi ed il servizio dell'istituzione.

Le ferie annualmente spettanti debbono essere godute di norma entro il 31 agosto di ogni anno, con possibilità di usufruire di un eventuale residuo non superiore a n.cinque giorni, entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo. In presenza di eccezionali o inderogabili esigenze di servizio, il residuo potrà essere elevato a 15 giorni ed usufruito fino al 31 agosto successivo.

La richiesta di brevi periodi di ferie deve essere presentata almeno cinque giorni prima. I giorni di ferie possono essere concessi compatibilmente con le esigenze di servizio e salvaguardando il numero di personale in servizio come sopra e sotto esposto.

Le ferie estive, possono essere usufruite nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 30 aprile di ogni anno, con risposta da parte dell'amministrazione entro il 15 maggio.

Per garantire il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica:

a – periodi di svolgimento delle attività didattiche:

le ferie potranno essere concesse a:

• il DSGA o il suo vice;

• un assistente amministrativo;

• un collaboratore scolastico;

• un assistente tecnico;

b – periodi di sospensione delle attività didattiche:

le ferie potranno essere concesse in modo di assicurare la presenza di:

• il DSGA o il suo vice;

• un assistente amministrativo;

• un collaboratore scolastico;

• un assistente tecnico;

6. Su proposta del Direttore amministrativo verrà dal Dirigente Scolastico elaborato un piano ferie.

7. Il personale a tempo determinato azzererà il monte ore personale entro i termini della risoluzione del contratto.

8. L'eventuale non accoglimento da parte del Dirigente scolastico delle richiesta di ferie deve risultare da provvedimento adeguatamente motivato entro i termini sopra stabiliti. La mancata risposta entro i termini sopra indicati equivale all'accoglimento dell'istanza. Qualora la richiesta si riferisca a ferie con decorrenza anteriore al 1° luglio, l'eventuale non accoglimento dovrà essere motivato e comunicato entro 20 giorni dalla richiesta.

Articolo 38 - Attività aggiuntive o lavoro straordinario

1. Costituiscono attività aggiuntive del personale ATA quelle richiedenti maggior impegno rispetto a quello previsto dal proprio carico di lavoro.

Tali attività, ove svolte oltre l'orario di servizio, costituiscono lavoro straordinario.

2. Le attività aggiuntive e di lavoro straordinario, vengono disposte dal Dirigente scolastico su proposta del direttore amministrativo entro il giorno precedente il servizio e non possono essere rifiutate contemporaneamente da tutti i dipendenti.

3. Le attività aggiuntive ed il lavoro straordinario, quantificate per unità orarie, sono retribuite con il fondo di istituto. In caso di insufficienti risorse e/o su esplicita richiesta dell'interessato, le ore non retribuite saranno compensate con recuperi del monte ore personale.

Articolo 39 - Incarichi specifici

1. Gli incarichi specifici sono quelli che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto.
Articolo 40 - Nomina supplenti

1. Per i posti vacanti si provvede subito alla nomina di personale supplente in attesa dell'arrivo dell' avente diritto.

2. Per la sostituzione del personale assente si provvede applicando le disposizioni in vigore al verificarsi delle condizioni previste e si provvederà con urgenza alla nomina di personale supplente.

Articolo 41 - Ricevimento del pubblico

1. L'orario di apertura dello sportello degli uffici di segreteria è il seguente:

dalle ore 8.00 alle ore 13.20 e dalle ore 16,00 alle ore17,30 del martedi e del giovedi.

2. Il personale docente che in relazione al proprio orario delle lezioni è impedito a rivolgersi agli sportelli nel suddetto orario e che ha necessità personali o di lavori urgenti non rinviabili, può accedere allo sportello al termine del proprio orario di lezione.

3. Ai delegati sindacali, per attività di patrocinio e accesso agli atti personali degli interessati e per accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di relazioni sindacali, sono concesse deroghe.



PARTE QUARTA :

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

Articolo 42 - Campo di applicazione

1. Il presente Contratto Integrativo d'istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL Scuola 24/07/2003, dal CCDN Scuola 20/06/2003, dal CCNI Scuola 3/8/1999, dal CCNL Scuola 04/08/95, dal D.L.vo. 297/94, dal D.Lgs.165/01 e dalla legge 300/70, nei limiti delle loro rispettive vigenze.

2. Rispetto a quanto non espressamente indicato la normativa di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

3. I soggetti tutelati sono coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedono espressamente la frequenza e l'uso dei laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso delle macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche studenti presenti a scuola in orario curriculare ed extracurriculare per iniziative complementari previste nel POF.

4. Gli studenti sono numericamente computati nel numero del personale impiegato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e revisione annuale del Piano di emergenza.

5. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa.

Articolo 43 - Obblighi in materia di sicurezza del dirigente scolastico

1. Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha i seguenti obblighi in materie di sicurezza:

a- Adozione di misure protettive in materia di locati, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;

b- Valutazione dei rischi esistenti; elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati;

c- Designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;

d- Pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

Articolo 44 - Servizio di prevenzione e protezione

1. Nell'unità scolastica il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.

2. I lavoratori designati, docenti o ATA , devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento di compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Articolo 45 - Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.Lgs.77/92 e nello stesso D.Lgs. 626/94 e successive modifiche, oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno vento ore settimanali, dedotte le interruzioni.

3. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l'ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico e il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro sulla base di elenco fornito dall'Ordine dei Medici della Provincia di Bari.

Articolo 46 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1. Il dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del sevizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

3. La riunione non ha carattere decisionale, ma carattere consultivo.

4. Il dirigente scolastico deciderà di accogliere in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tenere conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto a ogni riunione.

Articolo 47 - Rapporti con gli enti locali proprietari

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.

2. In caso di pericolo grave ed imminente il D.S. adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale proprietario. L'ente locale proprietario con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

Articolo 48 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione ed aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.

2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DI. Lavoro/sanità del 16/1/97.

Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Nella scuola viene designato nell'ambito delle RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al D.S. le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del suo sostituito.

3. La consultazione del RLS da parte Dirigente Scolastico, prevista dal D.Lgs. 626/94, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate; inoltre, il RLS è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione della scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5 , del D.Lgs. 626/94.

4. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonchè quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idonietà degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali, riceve, inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.

5. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

7. Il rappresentante dei lavoratori della sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1. Lett. g), del D.Lgs 626/94 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs 626/94 e dal D.L. lavoro/sanità del 11/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze. Tale formazione i cui oneri sono a carico del datore di lavoro (ove possibile sulla base delle possibilità di bilancio), si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.

8. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D.Lgs. 626/94, il RLS oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue; per gli adempimenti previsti dai commi 2, 3 e 7 del presente articolo il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro e di servizio a tutti gli effetti.

PARTE QUINTA:

CRITERI GENERALI PER L' IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE RIFERITE AL FONDO D'ISTITUTO ED A OGNI ALTRA RISORSA IMPIEGATA PER CORRISPONDERE COMPENSI, INDENNITA', ETC…:

Articolo 50 - Limiti e durata dell'accordo

1. Il presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di istituto relativamente ai criteri generali per l'impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo d'istituto ed a ogni altra risorsa a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità dell'istituto che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi, indennità o quant'altro al personale in servizio presso l'istituto stesso.

2. Il presente accordo ha validità per l'anno scolastico 2005 - 2006.

Articolo 51 - Criteri generali per l'impiego delle risorse

1. Le risorse finanziarie riferite al fondo d'istituto e non specificamente finalizzate verranno utilizzate per la retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente , e delle attività aggiuntive per il personale ATA;

2. Le indennità ed i compensi al personale docente ed ATA sono corrisposti:

a) in modo forfettario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti ; in caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito assenza o per altro motivo il compenso sarà corrisposto pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione;

b) in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate ; il computo sarà effettuato sulla base di un registro di firma la cui compilazione sarà effettuata, di volta in volta, al termine di ogni attività giornaliera.

3. Le attività aggiuntive sono svolte oltre il normale orario di servizio contrattuale dal personale docente.

4. Le attività aggiuntive del personale ATA svolte oltre il normale orario di servizio contrattuale possono essere retribuite o sottratte dal monte ore accumulato.

Articolo 52 – Ripartizione delle risorse

1. La ripartizione delle risorse è effettuata sulla base del prospetto fornito dal DSGA, del 14-11-05;

2. Tali prospetti sono allegati al presente contratto;

3. Le economie del fondo di istituto al 31.8.05 risultano essere € 27.492,53 cui si aggiungono € 8.124,38, pari al 75% delle economie dei fondi per le supplenze brevi (€ 10.832,51), per un totale di € 35.616,91;

4. Il restante 25% dei fondi per le supplenze brevi, pari a € 2.708,13, resta a disposizione per le stesse finalità;

5. Integrazione e rettifica per la chiusura del contratto 2005-06

• Pagamento delle ore eccedenti dell'a.s. 2004-05, non recuperabili con riposo compensativo, all'assistente tecnico -------:

- ore 11 x 13,07 ………………………………… € 143,77

totale occorrente per chiudere il vecchio contratto: € 143,77
6. Economie disponibili per nuovo contratto

€ 35.473,14

così ripartiti:

-72% ai docenti: € 25.540,66

-28% agli ATA: € 9.932,48

7. - Accantonamento

- docenti € 625,84

- ATA € 418,64

8. previsione fondo di istituto 2005-06 (docenti + ATA)

€ 49.282,43

• fondo docenti € 15.147,66;

• fondo ATA € 2.722,07;

• fondo comune € 31.409,70 da ripartire in proporzione;

a) docenti in organico di diritto n. 42=76,36% € 23.984,45;

b) ATA in organico di diritto n. 13= 23.64% € 7.425,25;

• Totali

a) docenti € 39.132,11;

b) ATA € 10.147,32.
9. Totale budget 2005-06

• docenti € 64.046,93

• ATA € 19.661,16
Articolo 53 – Fondo di accantonamento

1. Per l'a.s. 2005-2006, è costituito un fondo di accantonamento pari a 1.044,48 euro, ripartiti in € 625,84 per i docenti ed € 418,64 per gli ATA, cui attingere per retribuire eventuali attività aggiuntive del personale non previste o quantificate all'inizio dell'anno.

2. L'utilizzo di tale fondo o di una sua parte deve essere concordato con le RSU.
Articolo 54 – Limite di utilizzo

1. Al fine di consentire un'equa ripartizione degli incarichi e dei carichi di lavoro, ogni unità di personale non potrà cumulare compensi, a qualsiasi titolo conseguiti, superiori a quello derivante da un'attività didattica di n. 6 ore settimanali (ovvero per i docenti n. 6 ore settimanali x 33 settimane x € 28,41 = € 5.625,18).

2. Deroga è possibile per le attività già avviate all'atto della stipula del presente contratto.
Articolo 55 – Collaboratori del dirigente

1. Al docente incaricato della sostituzione del dirigente in tutta la sua funzione viene corrisposto un compenso forfettario di € 1.200,00, riferito a dieci mesi (compreso le varie verbalizzazioni);

2. Al secondo collaboratore del dirigente viene corrisposto un compenso forfettario di € 400,00 riferito a undici mesi, per le sostituzioni del primo collaboratore;

3. E' previsto un compenso forfettario di € 200,00 ad un altro docente assegnato, ai sensi dell'art. 61 alle sostituzioni di carattere eccezionale.

Articolo 56 – Coordinamento dei Consigli di classe e dei Dipartimenti disciplinari

1. Ai coordinatori di classe viene corrisposto un compenso forfettario annuo di € 254,56 ciascuno, riferito a sedici ore, comprensivo anche dell'istruzione degli allievi sulla prova di evacuazione, anche in maniera pratica e della contabilità delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate degli allievi.

2. Ai coordinatori dei dipartimenti disciplinari viene corrisposto un compenso forfettario annuo di € 79,55 ciascuno, riferito a cinque ore.

Articolo 57 – Funzioni strumentali

1. Preso atto, secondo l'art. 30 del CCNL 03, delle risorse utilizzabili, pari a quelle complessivamente spettanti all'istituto nello scorso anno scolastico (4 funzioni obiettivo per un totale di € 6.197,48), accolto l'invito del Collegio dei docenti, sono assegnati come segue i compensi:

• teatro in formazione ………………………… € 3.100,00 circa;

• consulenza e supporto a docenti e studenti

per le nuove tecnologie ……………………… € 1.550,00 circa totali;

• orientamento universitario e per il mondo del lavoro € 1.550,00 circa.

2. La ripartizione della somma relativa ai docenti con la stessa funzione avverrà in sede di verifica finale sulla base di una sintetica relazione degli interessati.

Articolo 58 – Commissioni

1. Le commissioni da compensare istituite su designazione del Collegio dei docenti sono:

• Regolamento;

• Elettorale;

• Acquisti.

2. In corso d'anno possono essere istituite o integrate altre commissioni il cui compenso sarà valutato in sede di verifica finale.

Articolo 59 – Flessibilità organizzativa e didattica per il personale docente

1. Per flessibilità organizzativa e didattica si intende:

a- la prestazione nelle ore pomeridiane di parte dell'orario contrattuale (ore a disposizione d'obbligo) per attività di insegnamento deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto;

b- la presenza di ore di buco in orario antimeridiano;

c- il disagio nell'attività di insegnamento.

2. Per l'a.s. 2005-2006 la flessibilità di cui al comma 1.a non è attuabile per la necessità di copertura dell'orario antimeridiano.

3. Il compenso lordo concordato per la flessibilità di cui al comma 1.b è:

- Prima ora di buco € 0,00 in quanto può essere utilizzata per il ricevimento;

- Seconda ora di buco + € 10,00 = € 10,00

- Terza ora di buco + € 60,00 = € 70,00

- Quarta ora di buco + € 90,00 = € 160,00

- Quinta ora di buco + € 120,00 = € 280,00

fino ad un massimo di € 500,00.

4. Ai docenti con orario di insegnamento dalla prima alla sesta ora viene riconosciuto un compenso forfettario di € 150,00;

5. Ai docenti con orario di insegnamento dalla seconda alla sesta ora viene riconosciuto un compenso forfettario di € 70,00.

6. Ai docenti con cattedra di 18 ore e con orario di insegnamento frontale di cinque ore consecutive viene riconosciuto un compenso annuo forfettario di € 70,00 per ogni giornata settimanale;

7. Ai docenti impegnati su un numero maggiore di classi rispetto alla cattedra ordinamentale (docenti di lettere) viene riconosciuto un compenso forfettario di € 100,00 per ogni classe superiore alla terza.

8. Ai docenti impegnati nell'insegnamento su due plessi verrà riconosciuto un compenso forfettario e proporzionale al disagio in sede di verifica finale.

9. Per i docenti con cattedra orario o part time, il computo e il compenso delle ore di buco, ad esclusione della prima ora, è effettuato in maniera proporzionale all'orario di servizio d'obbligo.

10. Ai docenti incaricati della collaborazione con il Dirigente, a quelli designati per le funzioni strumentali di “Nuove Tecnologie” e “Orientamento” e per la direzione della Biblioteca, viene detratta un'ora dal computo delle ore di buco in quanto essa può essere utilizzata per lo svolgimento dell'incarico attribuito.
Articolo 60 – Incentivazioni

1. La disponibilità, oltre l'orario d'obbligo, a supplire i colleghi assenti alla prima ora di lezione è incentivata con € 100,00 annui lordi per ogni ora settimanale.

Articolo 61 – Altre attività di collaborazione criteri di utilizzazione.

1. Altre attività di collaborazione sono assegnate dal dirigente sulla base dei seguenti criteri:

a- disponibilità dichiarata per iscritto;

b- distribuzione razionale degli incarichi al fine di evitare il sovraccarico di lavoro del docente e lo sforamento del limite di utilizzo;

c- competenze documentate;

d- esperienze pregresse nel tipo di incarico, ove necessario;

e- rotazione finalizzata alla diffusione delle competenze e delle esperienze;

2. Gli incarichi per i quali non siano pervenute disponibilità saranno assegnati dal dirigente ad uno dei suoi collaboratori (con relativi compensi);

3. Deroga è possibile per le attività già iniziate all'atto della stipula del contratto.
Articolo 62 – Incarichi specifici

1. Gli incarichi specifici da attribuiti agli ATA, ai sensi dell'art. 47 del CCNL 03, tenute presenti le risorse utilizzabili pari a quelle spettanti all'istituto lo scorso anno, sono retribuiti come segue:

a – assistenti amministrativi (budget € 2.065,83)

- sostituzione DSGA, fino ad un massimo di 15 giorni continuativi e supporto

alla direzione amministrativa ………………… € 1.032,91

- supporto alla struttura amministrativa, n. 3 unità budget € 1.032,91

b – assistenti tecnici (budget € 1.032,91)

- tutoraggio informatica e laboratori …………. € 516,46

- organizzazione e gestione del laboratorio di scienze € 516,46

c – collaboratori scolastici (budget € 619,75)

- coordinazione dei collaboratori scolastici …… € 619,75

2. Le modalità di assegnazione prevedono la domanda degli interessati;

3. I criteri di assegnazione prediligono:

- le esperienze pregresse nell'incarico;

- i titoli di studio e titoli specifici.

Articolo 63 – Termini e modalità di pagamento

1. I compensi a carico del fondo sono liquidati, in due soluzioni: la prima entro il mese successivo allo svolgimento delle attività prestate nel periodo settembre-dicembre e la seconda entro il mese successivo al completamento delle attività prestate.

2. I compensi saranno liquidati in un'unica soluzione se la sottoscrizione del contratto avviene dopo il 30 novembre,

3. Tali scadenze saranno rispettate compatibilmente con la disponibilità di cassa e comunque la scadenza ultima non potrà protrarsi oltre il mese di novembre dell'anno scolastico successivo.

4. Più specificamente, entro il 15 luglio sarà corrisposto al personale ATA un acconto corrispondente al 70% dei compensi per le attività previste, in attesa della verifica finale.

5. Per le attività finanziate da enti pubblici e privati, i compensi saranno liquidati entro 5 giorni dal momento in cui l'Istituto disporrà del finanziamento presso la propria banca.

Articolo 64 - Modalità di assegnazione, svolgimento e retribuzione

1. L'assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, incarichi specifici di cui al presente accordo dovrà essere effettuato mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando – di norma - le modalità ed i tempi di svolgimento nonché l'importo lordo spettante.

2. Essi vanno svolti fuori del normale orario di lezione per il personale docente.

3. Gli incarichi vanno assegnati sulla base di fondi accertati e di previsioni concrete.

Articolo 65 – Prospetto generale

FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PER LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Art. 86 del CCNL del 24/07/2003
A.s. 2004/05


A - DOCENTI


IDEI


1° quadr. n. 368 ore

2° quadr. n. 442 ore

tot. n. 810 ore


max 810 h

x € 28,41


€ 23.012,10



Coordinatori di classe


n. 24 docenti x 16 h forfait


384 h x € 15,91


€ 6.109,44



Coordinatori dipartimenti disciplinari


n. 8 docenti x 5 h forfait


40 h x € 15,91


€ 636,40



Direzione biblioteca e progetti collegati


tutti i giorni tranne il venerdi forfait


€ 1.200,00



Collaborazione biblioteca


max 40 ore


40 h x 15,91


€ 636,40



Collaborazione con la

presidenza


- 1° collaboratore, 10 mesi forfait

- 2° collaboratore, 11 mesi forfait

- collaboratore straordinario, 11 mesi


€ 1.200,00

€ 400,00

€ 200,00


€ 1.800,00



Incarichi presidenza commissione elettorale – figura sensibile 626/94


2 docenti forfait


2 x € 75,00


€ 650,00



Vigilanza rappresentazioni teatrali


docenti vari


€ 500,00 circa



Potenziamento lingua inglese 1^ classi


4 classi x 33 h = 132 h

forfait


132 h x € 28,41


€ 3.750,12



Flessibilità organ.va e didattica


- Ore di buco


previsione

€ 4.183,33


€ 11.473,33



- insegnamento dalla 1^ alla 6^ ora (€ 150,00)


previsione

€ 150,00


- insegnamento dalla 2^ alla 6^ ora (€ 70,00)


previsione

€ 350,00


- insegnamento per 5 ore consecutive (€ 70,00)


previsione

€ 1.190,00


- insegnamento in classi superiori a tre (€ 100,00 per classe)


previsione

€ 600,00


- insegnamento in due plessi


€ 5.000,00 circa


Incentivazioni: disponibilità supplenza 1° ora


12 proff. forfait


12 x € 100,00


€ 1.200,00



Incentivazioni:

responsabilità dei docenti ai viaggi di istruzione


-6 docenti capogruppo forfait


6 x € 100,00

= € 600,00


€ 4.278,08



-per ogni giorno con funzione di accompagnatore forfait


224gg. x € 16,42


Lezioni di sostegno esami di stato matematica


8 h x 4 classi quinte


32 h x 28,41


€ 909,12



Progetto “benessere giovanile”


- coordin. 1 x 15 h forfait


15 x € 15,91


€ 238,65



Corso per patentino per ciclomotore


1 corso x 10 h = 10h


10 h x 28,41


€ 284,10



ECDL


- coordinatore 60 h Forfait


60 x 15,91

= € 954,60


€ 1.479,60



- esaminatore 15 studd


15 x 35,00

= € 525,00


Corso “Approvvigionamenti idrici”


10 h x 28,41


€ 284,41



Corso “Astrofisica”


10 h x 28,41


€ 284,41



OLIMPIADI










- matematica, forfait


8 h x 15,91

= € 127,28


€ 636,40

- fisica, forfait

8 h x 15,91

= € 127,28

- informatica, forfait

8 h x 15,91

= € 127,28

- multimedialità, forfait

8 h x 15,91

= € 127,28

- chimica, forfait

8 h x 15,91

= € 127,28



Coordinazione elezioni, dell'emergenza e degli acquisti


Forfait


50 h x € 15,91


€ 795,50



Progetto nuoto “Anche in acqua”


Forfait


2 unità

x € 100,00


€ 200,00



Tornei sportivi


Max 24 ore


24h x € 15,91


€ 381,84



Coordinazione concorsi vari per studenti


forfait


8 h x € 15,91


€ 127,28



Comenius


La Frontiera , forfait


10h x € 15,91

= € 159,10


€ 318,20



L'acqua, forfait


10h x € 15,91

= € 159,10


Orientamento alle scuole medie


Forfait


15h x € 15,91


€ 238,65



PP5


Forfait


20h x € 15,91


€ 318,20



Commissioni varie (regolamento, acquisti)


-regolamento 16 ore

-acquisti 8 ore


24h x € 15,91


€ 381,84



Giornata della Memoria


max 8 ore in totale


8 x € 15,91


€ 127,28



Quotidiano in classe


forfait


€ 100,00



Giornata Euroscola a Strasburgo


forfait 10 h


10 x € 15,91


€ 159,10



Viaggio-studio-stage coordinamento


forfait 20 h


20 x € 15,91


€ 318,20



Coordinamento Majorana Show 2006


n. 60 h in totale


60 x 15,91


€ 954,60



Presidenza assemblea genitori per elezioni


n. 24 docenti x 2 h


48 x € 15,91


€ 763,68


Totale docenti




€ 64,046,93








B – ATA


Prestazioni aggiuntive di lavoro oltre l'orario d'obbligo per maggior carico amministrativo o per progetti


- DSGA

.


max 80 h

x € 16,47

= € 1.317,60


€ 13.486,20



- n. 1 vice DSGA


max 150h x 13,07

= € 1.960,50


- n. 3 assist. Amm.vi


max 50 h x 3

x 13,07

= € 1.960,50


- 2 assist. tecnici


max 20 h x 2

x 13,07

= € 522,80


- 6 collab. Scolast


max 600 h in tot.

x 11,36

= € 6.816,00


- n. 1 collab. scolast. per succursale


max 80 h x 11,36

= € 908,80


Intensificazione di lavoro extra


- trasporto giornali


forfait € 200,00


€ 1.975,00



- aggiorn. sito


forfait € 600,00



- apertura anticipata della scuola


forfait € 150,00



- incarichi figure sensibili 626/94


forfait 5 x 75,00

= € 375,00



-coordinamento e gestione audiovisivi


forfait € 250,00



- apertura anticipata e responsabilità della succursale


forfait € 400,00



Intensificazione di lavoro per maggior carico amm.vo


€ 250,00 forfait per 4 ass. amm. vi riferiti a 11 mesi


€ 250,00 x 4


€ 1.000,00



Intensificazione di lavoro per supporto alla realizzazione del POF


€ 356,00 per 2 unità di ass. tecnici riferiti a 10 mesi


€ 356,00 x 2


€ 712,00



Intensificazione di lavoro per supporto all'attività amm.va e didattica, alla realizzazione del POF e per pulizia straordinaria alla succursale


€ 414,66 x 6 unità di coll. scolastici x 11 mesi, forfait


€ 414,66 x 6


€ 2.487, 96




TOTALE


€ 19.661,16


Articolo 66 - L. 440, realizzazione dell'autonomia.

1. Economie al 31-8-05 € /

2. Fondi per l'A.S. 2005-06 € 2.462,00

3. In seguito alla delibera del Collegio dei docenti del 12 e 13-9-05, € 2.000,00 sono destinati al progetto “Teatro in formazione”; la restante parte di € 462,00 viene destinata alla docenza esterna del corso per patentino per ciclomotori, come da priorità indicata dal Collegio.

Articolo 67 – Formazione ed aggiornamento.

1. economie al 31-8-05 € 3.785,55

2. fondi per l'a.s. 2005-06 € 1.175,00

3. Totale € 4.960,55

4. In seguito alle delibere del Collegio dei docenti del 12 e 13-9-05 e del Consiglio di istituto del 22-10-04, tali fondi sono utilizzati per i seguenti corsi, in ordine di priorità:

a- Preparazione all'utilizzo delle nuove attrezzature scientifiche;

b- Sicurezza nella scuola, ore sei (per i nuovi docenti);

c- Riforme della scuola secondaria superiore; 10 ore;

d- Psicopedagogia relazionale nei confronti degli studenti; 10 o 12 ore;

e- Autocad, trenta ore.

PARTE SESTA:

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 68 - Disposizioni finali

1. Il presente Contratto Integrativo di Istituto, corredato dalla relazione tecnico – finanziaria e da tutte le tabelle concordate sarà sottoposto a verifica di compatibilità finanziaria, in base alle disposizioni vigenti; tale verifica sarà effettuata dal DSGA e sottoscritta dal D.S..

2. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto Integrativo di Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto Integrativo di Istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile.

3. In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo di Istituto con le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono con decorrenza retroattiva questi ultimi.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Dirigente Scolastico ____________________

i componenti della RSU

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

per la CGIL

__________________________________________________

per la CISL

__________________________________________________

per la GILDA

__________________________________________________

per lo SNALS

__________________________________________________

Created by bindi
Last modified 16-11-2006 07:23 PM
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