ART. 1
Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale
docente ed educativo, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Trasferimenti
da una all’altra provincia. Reinserimenti. Norme comuni alla I, II e III fascia delle
graduatorie
1. Sono disposti per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 l’integrazione e
l’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed
educativo, costituite ai sensi del Decreto Direttoriale del 31 marzo
2005,trasformate dalla legge n. 296/06 in graduatorie ad esaurimento.
2. A norma dell’art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza nelle
graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda
dell’interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 12. La
mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva
dalla graduatoria.
3. A domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, entro il
suddetto termine, è consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e
graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all’atto
della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente
aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano
stati cancellati dalla graduatoria. La mancata presentazione della domanda
di reinserimento in graduatoria comporta la cancellazione definitiva dalla
graduatoria stessa.
4. Per l’insegnamento di strumento musicale nella scuola media, si applicano le
specifiche disposizioni di cui al successivo art. 5.
5. Per l’attività di sostegno agli alunni disabili e per l’insegnamento nelle scuole
speciali per minorati della vista e dell’udito si rinvia ai successivi artt. 6 e 7.
6. Il personale docente ed educativo, già inserito nella I, II e III fascia delle
graduatorie permanenti costituite in ogni provincia, può chiedere
l'aggiornamento del punteggio, con cui è inserito in graduatoria o presentare
domanda di trasferimento nella corrispondente fascia delle graduatorie
permanenti di altra provincia, chiedendo, contestualmente, l'aggiornamento
del punteggio. La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia
comporta, automaticamente, il trasferimento di tutte le graduatorie in cui
l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le
graduatorie della provincia da cui lo stesso proviene. Nella provincia di nuova
iscrizione il candidato è incluso, nella fascia di appartenenza, con il punteggio
conseguito nella graduatoria da cui si trasferisce, eventualmente aggiornato
secondo le indicazioni di cui alle successive disposizioni.
7. Le situazioni soggette a scadenza (diritto di usufruire della preferenza a parità
di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza) devono
essere riconfermate; pertanto, il personale interessato deve presentare la
domanda di aggiornamento, barrando le apposite caselle del relativo
modulo; in mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle
graduatorie ad esaurimento. In particolare gli interessati debbono indicare se
hanno titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede, di cui agli artt.
21 e 33 della legge n.104/92, compilando l’apposito modulo, Allegato A.
8. Ai fini dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare
di essere iscritti nelle liste di collocamento, di cui all’art. 8 della legge n. 68/99,
in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della
domanda di aggiornamento o di nuova iscrizione, salvo che non abbiano già
reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti
istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione.
9. Il personale docente ed educativo già inserito nelle graduatorie permanenti di
due province, a seguito della prima integrazione delle graduatorie
permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie,
in due province. Qualora lo stesso personale, avendone titolo, intenda iscriversi
in altra graduatoria, deve farne richiesta ad una delle due province in cui è
già inserito, fatta salva la possibilità di iscriversi nella provincia per la quale
viene eventualmente chiesto il trasferimento. Il personale già inserito nella
graduatoria di una sola provincia può chiedere di essere inserito in altre
graduatorie ad esaurimento, solo se riferite alla stessa provincia.
10. Al punteggio già posseduto dai candidati, si aggiunge quello relativo ai nuovi
titoli conseguiti successivamente al 2 maggio 2005 - termine per la
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di
integrazione delle graduatorie permanenti, indetta ai sensi del Decreto
Direttoriale 31 marzo 2005 - ed entro la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non
presentati entro la suddetta data del 2 maggio 2005. I servizi svolti
successivamente a quest’ultima data debbono essere dichiarati solo se
l'aspirante non abbia raggiunto, per il medesimo anno scolastico, il punteggio
massimo consentito. Solo per i docenti che presentano domanda di
reinserimento sono valutati i titoli conseguiti dal 21 maggio 2004 – termine di
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura indetta ai
sensi del D.D.G. 21 aprile 2004. A tal fine gli interessati compileranno l’apposita
sezione del modello di domanda di aggiornamento (modello 1).
11. Il personale non inserito nelle graduatorie permanenti o reinserito, in possesso
dei requisiti di cui al successivo art. 3, può presentare domanda di inserimento
nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia.
12. A parità di punteggio e prima ancora dell’applicazione dei titoli di preferenza
di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/1994, precede il candidato che può vantare
maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria; qualora la parità di punteggio
riguardi un candidato trasferito da altra provincia e un candidato che si iscriva
per la prima volta nella graduatoria provinciale precede il candidato trasferito
da altra provincia (art. 2, comma 3, decreto legge n. 255/2001, convertito
dalla legge n. 333/2001). Il candidato che si reinserisce in graduatoria, ai sensi
del precedente comma 2, non beneficia della maggiore anzianità di iscrizione
in graduatoria, anche se conferma la provincia a suo tempo richiesta.