ART. 8
Iscrizioni con riserva – Conferma dell’iscrizione con riserva
1. Nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia, possono iscriversi con
riserva, ai sensi dell’art.1, comma 605 della legge n. 296/06, compilando il
modello 2, le seguenti categorie di docenti:
a) gli iscritti nell’a.a. 2006/07 ai corsi abilitanti all’insegnamento secondario ed
artistico (S.S.I.S – COBASLID – DIDATTICA DELLA MUSICA);
b) gli iscritti nell’a.a. 2006/07 alla Facoltà di Scienze della formazione primaria;
c) i docenti ammessi ai corsi speciali abilitanti, di cui all’art. 2 della legge n.
143/04, indetti con D.M. n. 85/05;
2. Possono, altresì, iscriversi con riserva, negli elenchi di sostegno le seguenti
categorie di docenti:
a) docenti abilitati S.S.I.S, frequentanti il corso di 400 ore per il conseguimento
della specializzazione sul sostegno;
b) docenti abilitati con altre procedure, che stanno frequentando il corso delle
800 ore, previsto dal D.M. 20 febbraio 2002 per il conseguimento del diploma
di specializzazione per il sostegno;
c) docenti abilitati COBASLID, che stanno frequentando il corso di
specializzazione per il sostegno, di cui al D.M. n.56 del 31 ottobre 2006;
d) i docenti laureati o laureandi in Scienze della formazione primaria che
stanno frequentando il modulo di sostegno.
3. L’iscrizione con riserva è possibile solo per l’accesso alle graduatorie ad
esaurimento e non ai fini del miglioramento del punteggio nelle graduatorie,
in cui si è già inseriti.
4. I docenti ammessi ai corsi speciali abilitanti, di cui al D.M. n. 21/05, ancora
non attivati o non conclusi, debbono produrre domanda di conferma
dell’iscrizione con riserva, ovvero istanza di trasferimento o di aggiornamento
del punteggio, compilando il modello 1, come previsto dal precedente art.1,
comma 2.
Analogamente debbono presentare istanza di conferma dell’iscrizione con
riserva coloro che abbiano pendente un ricorso giurisdizionale avverso
l’esclusione dalla procedura concorsuale per esami e titoli o avverso
procedura abilitante.
Non hanno titolo a presentare istanza di conferma dell’iscrizione con riserva,
ma istanza di nuovo inserimento con riserva, coloro che erano già iscritti con
riserva in graduatoria permanente, in attesa del conseguimento del titolo di
accesso,ma non abbiano conseguito il titolo stesso, né entro i termini indicati
al precedente art.4, comma 2, né in tempo utile per l’iscrizione ai sensi del
presente decreto.
5. Con successivo decreto ministeriale sarà fissato il termine entro il quale sarà
disposto lo scioglimento della riserva, previa autocertificazione del
conseguimento del diploma, nei confronti dei docenti che hanno conseguito
l’abilitazione o la specializzazione in tempo utile per le assunzioni relative
all’a.s. 2007/08. Contestualmente allo scioglimento della riserva saranno
attribuiti i punteggi relativi ai titoli conseguiti.
6. Analogamente con separati provvedimenti, saranno fissati tempi e modalità
per lo scioglimento della riserva nei confronti dei docenti che partecipano ai
corsi speciali ex D.M. n. 21/05 , ex D.M. n. 85/05, nonché nei confronti dei
docenti che conseguiranno l’abilitazione o la specializzazione in tempi
successivi.
7. L’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente
all’interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato
dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie d’istituto di I
fascia.