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 • Articolo 3 Graduatorie

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 • Articolo 3 Graduatorie

Posted by bindi at 24-03-2007 03:37 PM

ART. 3
Norme specifiche per la terza fascia. Aggiornamenti e nuovi inserimenti.

1. Per il personale iscritto nella III fascia, la valutazione viene effettuata sulla
base della tabella di valutazione, di cui al D.M. 27 del 15 marzo 2007 (allegato
2).

2. Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere
rideterminato nel caso in cui l’interessato chieda la valutazione di altro titolo
abilitante più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, la laurea
in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione
all’insegnamento secondario (S.S.I.S.) o il diploma COBASLID. Non è possibile,
invece, spostare i 24 punti, già attribuiti, da una graduatoria ad altra. Il
punteggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni, conseguite con un unico
corso S.S.I.S. o con un corso di Didattica della musica, spetta per una sola
delle abilitazioni conseguite e certificate, a scelta dell’interessato.

3. A decorrere dall’a.s. 2003/04, in esecuzione della sentenza della Corte
Costituzionale n.11/07, citata in premessa, è annullata la doppia valutazione
dei servizi prestati nelle scuole situate nei Comuni di montagna. La riduzione
del 50% del punteggio viene fatta d’ufficio dal Sistema informativo.
A decorrere dall’a.s. 2003/04 fino al 31 agosto 2007, in applicazione dell’art.1,
comma 605 della legge n.296/06, rimane la doppia valutazione dei servizi
svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle
pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna, di cui alla
legge n.90 del 1 marzo 1957. Limitatamente a questi ultimi servizi, gli interessati
dovranno compilare l’apposita sezione del modello 2, indicandoli
specificatamente, ancorché già dichiarati precedentemente, in quanto non
individuabili dal Sistema informativo.

4. A decorrere dall’a.s. 2005/2006 i servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e
grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, sono
equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane. Ai fini della
valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall’Autorità diplomatica
italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico
regionale un’apposita commissione per la definizione della corrispondenza
tra servizi.

5. Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

6. Analogamente ai corsi abilitanti S.S.I.S., anche per i corsi COBASLID, Didattica
della musica e della laurea in Scienze della formazione primaria, non è
valutabile il servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi
stessi, salvo per il personale già iscritto nella graduatoria permanente,
rispettivamente, per la scuola dell’infanzia e primaria e per le classi di
concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.

7. I titoli professionali sono valutati ai sensi del punto C della tabella di
valutazione, di cui al D.M. 27 del 15 marzo 2007. Sono fatte salve le valutazioni
dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie
permanenti relative al biennio 2005/2007. Comunque, detti titoli, congiunti ai
nuovi titoli prodotti in occasione dell’aggiornamento, non possono superare il
massimo del punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C della
tabella.

8. Sono valutati come il Dottorato di ricerca i Diplomi di perfezionamento
universitari ad esso equiparati per legge o per Statuto ( allegato 4 ).

9. I titoli accademici, di cui ai punti C.5, C.6, C.7 e C.8 della tabella, sono
valutati unicamente se rilasciati da Università statali o non statali legalmente
riconosciute.

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